della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
 
   1. E' istituito il Registro regionale delle cooperative:  esso  e'
pubblico  ed  ha  sede  presso  la  Direzione  regionale  del lavoro,
cooperazione e artigianato.
   2. Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle  coop-
erative  sono  svolte  da un dipendente, di qualifica non inferiore a
funzionario,  della  Direzione  medesima,   nominato   dalla   Giunta
regionale.
   3.  Sono  iscritte  nel  Registro  regionale  le  cooperative ed i
consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti sezioni:
     a) consumo;
     b) produzione e lavoro;
     c) agricoltura;
     d) edilizia;
     e) trasporto;
     f) pesca;
     g) miste;
     h) cooperazione sociale;
     i) societa' di  mutuo  soccorso  ed  enti  mutualistici  di  cui
all'articolo 2512 del codice civile.
   4. L'iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto
giuridico quella nei registri prefettizi.
   5.  La  mancanza  d'iscrizione  nel Registro regionale esclude gli
enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria
o di qualsiasi altra natura, comprese le provvidenze  previste  dalla
legislazione regionale nei singoli settori di attivita' delle cooper-
ative in conformita' all'articolo 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947,
n. 1577".