della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. E' istituito il Registro regionale delle cooperative: esso e' pubblico ed ha sede presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato. 2. Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle coop- erative sono svolte da un dipendente, di qualifica non inferiore a funzionario, della Direzione medesima, nominato dalla Giunta regionale. 3. Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti sezioni: a) consumo; b) produzione e lavoro; c) agricoltura; d) edilizia; e) trasporto; f) pesca; g) miste; h) cooperazione sociale; i) societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile. 4. L'iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi. 5. La mancanza d'iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attivita' delle cooper- ative in conformita' all'articolo 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577".